L’articolo 15 del Titolo I del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela” definisce quale sia la gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio ed in particolare il punto i) afferma “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”
Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di valutare i rischi e, nel caso in cui non li possa eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso misure di prevenzione e misure di protezione collettiva; qualora, alla fine di questo processo, esista ancora un rischio residuo procede all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
Il rischio residuo deve essere controllato attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale non può poi essere ridotto alla mera fornitura del DPI, ma comporta la predisposizione di specifiche procedure e l’identificazione dei ruoli aziendali che devono provvedere alla loro attuazione. Read More