L’articolo 15 del Titolo I del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela” definisce quale sia la gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio ed in particolare il punto i) afferma “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”
Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di valutare i rischi e, nel caso in cui non li possa eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso misure di prevenzione e misure di protezione collettiva; qualora, alla fine di questo processo, esista ancora un rischio residuo procede all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
Il rischio residuo deve essere controllato attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale non può poi essere ridotto alla mera fornitura del DPI, ma comporta la predisposizione di specifiche procedure e l’identificazione dei ruoli aziendali che devono provvedere alla loro attuazione.
All’art. 18 è definito che è a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 4 e il medico competente, ove presente” e “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
Sono stabiliti all’art. 19 gli obblighi dei Preposti, i quali devono “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti” nonché “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
I Lavoratori secondo l’art. 20 devono “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (…)”.
SCHEMA PER L’INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI DPI
secondo l’articolo 77 D. Lgs. 81/08
Di seguito troverete il link per scaricare un pratico modello di verbale per la consegna ed il ricevimento di dispositivi di protezione individuale.